03 Lug Split Payment: nuove regole per i liberi professionisti
Dal 1° luglio sono cambiate le regole sul pagamento dell’Iva. Ecco cosa cambierà per chi emette fattura.
Da quando è stato introdotto il meccanismo dello Split Payment, con decreto legislativo n.50 del 24/04/17 convertito in Legge n.96 del 21/06/17 e con effetto 1 luglio, è emersa la necessità di fare chiarezza sul suo funzionamento, quali professionisti e quali clienti interessa.
Il termine Split Payment viene tradotto come “divisione dei pagamenti”; infatti il professionista deve ora emettere sì la fattura indicando sempre l’IVA ma quest’ultima verrà direttamente pagata all’erario dal cliente. È quindi necessario che il professionista indichi nella fattura la dicitura:” Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell’art.1 del D.L. 24 aprile 2017 n.50”. L’obiettivo perseguito è di andare a limitare l’evasione. In buona sostanza il professionista incasserà la somma già al netto sia della ritenuta d’acconto che dell’IVA.
I soggetti per i quali è prevista la scissione dei pagamenti sono i Professionisti iscritti negli Albi (Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Architetti, etc.) autori ed artisti, titolari di brevetti, agenti di commercio e più in generale tutti i fornitori di beni e servizi.
Mentre i clienti per i quali viene applicato il meccanismo in questione sono in primis tutti quegli enti che rientrano nel campo della Pubblica Amministrazione, per i quali è già prevista l’emissione obbligatoria di fattura elettronica. Si aggiungono ad essi le società controllate direttamente dalla Pubblica Amministrazione e le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Può tuttavia risultare difficile andare ad identificare quali saranno quegli enti della Pubblica Amministrazione prevedono l’applicazione dello Split Payment. Per questo, fino al 2018 sarà possibile individuare tali enti nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016; dopo questa data, tali soggetti andranno individuati in un apposito elenco rilasciato dall’ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno antecedente al periodo contabile di riferimento. È possibile infine richiedere che sia il cliente stesso a dichiarare di essere soggetto alla nuova regola.
La divisione dei pagamenti si applica per tutte quelle fatture emesse a partire da 01/07/2017 anche per fornitura o prestazioni antecedenti questa data. Non vengono interessate dal decreto, invece, tutte quelle fatture emesse fino al 30/06/2017.
L’IVA diventa quindi esigibile al momento del pagamento e dovrà essere versata ogni 16 del mese successivo al pagamento stesso.